POS, Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere

La certezza di un cantiere efficiente, sicuro e in regola con le normative vigenti
POS, Direzione Lavori e la Sicurezza Cantiere sono “voci” molto importanti quando si parla di edilizia generale. Dato che sono argomenti di rilievo, dal momento che comportano delle responsabilità, riteniamo che sia utile comprenderne le differenze ed essere in possesso di un’infarinatura generale in vista dei prossimi lavori di edilizia.
POS: Piano Operativo di Sicurezza
Il POS, ossia il Piano Operativo di Sicurezza, è un documento obbligatorio che deve essere redatto dall’impresa edilizia, anche in caso di lavoro in subappalto, per ogni cantiere. Al suo interno vengono descritte le misure preventive e protettive che verranno messe in atto all’interno del cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
La consegna del POS deve essere fatta dal datore di lavoro al Cordinatore per la Sicurezza Esecutiva (CSE) almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere quando l’impresa affidataria è anche esecutrice delle opere, mentre nel caso di imprese subappaltatrici, queste hanno l’obbligo di consegnarlo all’impresa affidataria almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere. Sarà compito del CSE verificarne l’idoneità e quindi accettarlo o rifiutarlo.
Direzione Lavori: in che cosa consiste
La Direzione Lavori viene affidata, di norma, ad un professionista del settore dotato di conoscenze tecniche in materia edilizia come un geometra, un architetto, un ingegnere o un perito. Si tratta di una figura professionale di fondamentale importanza poiché il suo compito è quello di garantire assistenza e sorveglianza in merito alle opere edilizie, in linea con quanto previsto dalle vigenti normative, oltre a salvaguardare gli interessi del Cliente.
La nomina del Direttore Lavori (DL) deve essere fatta prima dell’avvio dei lavori (o della progettazione) dal Committente il quale deciderà anche il livello dei poteri di rappresentanza: il suo incarico può essere puramente di controllo ma può ad arrivare anche alla facoltà di prendere decisioni, come se avesse “carta bianca” in merito all’esecuzione del progetto. Tuttavia consigliamo sempre di adottare una corretta via di mezzo nella quale il Direttore Lavori, seppur motivato nella decisione, debba chiedere il parere definitivo al Cliente in caso di variazioni più o meno importanti.
La parcella del Direttore Lavori (solitamente stimata in percentuale al totale delle opere) è a carico del Committente, salvo altri accordi.
DL: quali sono le responsabilità
Al Direttore Lavori è affidato il controllo tecnico, contabile e amministrativo. È altresì incaricato di coordinare i diversi soggetti operanti, supervisionare l’attività d’ufficio, verificare la regolarità della documentazione necessaria nonché accettare i materiali sia quantitativamente che qualitativamente.
Ne consegue che il Direttore Lavori è responsabile (in solido con l’appaltatore) per tutto il processo edilizio che porta l’opera dalla progettazione alla realizzazione sia nei confronti del Committente che nei confronti di terzi, qualora non abbia impartito le opportune direttive o segnalato tempestivamente eventuali anomalie.
DL: quando è obbligatorio
La nomina di un Direttore Lavori è obbligatoria in tutti gli appalti pubblici mentre resta facoltativa per quelli privati con la sola eccezione per gli interventi che riguardano opere strutturali (quindi soggette a titolo edilizio) e per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile. Tuttavia, riteniamo sia sempre consigliabile quando si affrontano interventi di un certo rilievo.
Sicurezza Cantiere: chi è il Coordinatore
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri è un Tecnico (geometra, architetto, ingegnere o perito) in possesso di un attestato di frequenza ad uno corso specifico in tale materia. Si tratta di una figura nominata dal Committente (o dal responsabile dei lavori) e il suo compito è quello di ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro coordinando le diverse imprese che interagiscono con il cantiere. Il Coordinamento per la Sicurezza si divide in fase Progettuale ed Esecutiva.
CSP e CSE: quali sono le differenze
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha il compito di coordinare le misure preventive e protettive in cantieri non ancora iniziati ma per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea. Per impresa si intende una società di persone o capitali con la presenza di uno o più operai. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predisporre il fascicolo relativo alla prevenzione e alla protezione da rischi dei lavoratori.
Diversamente, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) viene nominato qualora, in corso d’opera, intervengano altre imprese affidatarie oltre a quelle già previste in fase di Progettazione. La sua nomina è obbligatoria per il Committente (o per il responsabile lavori) ed essendo un professionista esecutivo, esso ha il compito di vigilare costantemente sul cantiere.
Sintetizzando, il CPS si occupa di redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) mentre il CSE si occupa di garantire che venga correttamente attuato. Alla luce di questo, il compito può esser essere eseguito dal medesimo tecnico o da due soggetti diversi.
