Pratiche Edilizie

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Pensiamo a tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire i lavori edili a norma

L’edilizia è regolamentata dal Testo Unico sull’Edilizia (DPR. 380/01) il quale detta le linee guida e le prescrizioni generali. Il dettaglio viene poi specificato Regioni e Comuni attraverso gli strumenti urbanistici (leggi regionali, regolamenti edilizi comunali etc.).

Conoscere le differenze tra i diversi Titoli Abilitativi (Edilizia Libera, CILA, SCIA, PDC), ovvero le pratiche amministrative necessarie, è indispensabile per non incorrere in sanzioni.

Opere di Manutenzione Ordinaria

TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO

NESSUNO (Edilizia Libera)

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) – “[…] interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”

ALCUNI INTERVENTI ESEGUIBILI IN EDILIZIA LIBERA

Demolizione e ricostruzione delle pavimentazioni, degli intonaci e dei tramezzi;
Riparazione, integrazione, efficientamento, messa a norma degli impianti tecnologici (riscaldamento, elettricità, condizionamento, gas, etc.);
Sostituzione canna fumaria o camino;
Sostituzione di porte interne, infissi e serramenti;
Installazione pannelli solari e fotovoltaici;
Eliminazione delle barriere architettoniche (escl. ascensori);
Sostituzione delle lattonerie (grondaie, pluviali, etc.);
Ripristino, rifacimento e tinteggiatura delle facciate;
Installazione di ponteggi (non oltre i 90 gg);

Clicca qui per scaricare l’elenco degli interventi di Edilizia Libera (Allegato 1)

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IMPORTANTE

Gli interventi di cui all'Allegato 1 del DM 2 marzo 2018 - Glossario delle opere ritenute edilizia libera non richiedono il deposito di una Pratica Edilizia da parte di un geometra, architetto, ingegnere e perito.

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ATTENZIONE

L'esonero dal Titolo Abilitativo non prescinde il rispetto delle normative antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela del rischio idrogeologico e codice dei beni culturali e del paesaggio.

CILA o SCIA: quali sono le differenze

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono comunicazioni e come tali non necessitano di approvazione da parte del Comune.

La CILA e la SCIA possono indicare l’avvio immediato dei lavori oppure l’inizio in una data futura.

La CILA e la SCIA possono essere presentate dal proprietario o da chiunque goda di un diritto reale sull’immobile, quindi anche il possessore o l’inquilino (previo consenso del proprietario), ma è comunque necessario l’intervento di un tecnico abilitato che realizza gli elaborati grafici (o il progetto) e al contempo asseveri che le opere realizzate rispettando le normative in materia.

La CILA ha durata 3 anni e non richiede chiusura finale dal Tecnico, anche se è consigliata, mentre la SCIA ha durata 3 anni, dopodiché bisogna interrompere i lavori ed eventualmente ripresentare una nuova pratica.

La SCIA sostituisce la CILA quando si interviene sugli elementi strutturali di un immobile, quali muri portanti, solette, travi, pilastri, etc. in quanto per tali interventi è richiesto l’intervento di un progettista (solitamente un ingegnere) che depositi il progetto strutturale presso il Comune contestualmente alla pratica edilizia.

CILA

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Non è richiesta l'approvazione
Si può iniziare subito con i lavori
È necessaria l'asseverazione di un tecnico
Scade dopo 3 anni
Non valida per interventi sulla struttura

SCIA

Segnalazione Certificata di Inzio Lavori
Non è richiesta l'approvazione
Si può iniziare subito con i lavori
È necessaria l'asseverazione di un tecnico
Scade dopo 3 anni
Indispensabile per interventi sulla struttura

Opere di Manutenzione Straordinaria

TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO

CILA o SCIA

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) – “[…]opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.

INTERVENTI CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DELLA CILA

Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, etc;
Demolizione e ricostruzione dei tramezzi interni con riordino degli spazi;
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso (che abbassano la quota);
Apertura, chiusura e spostamento di infissi interni;
Nuovo allaccio o rifacimento impianto fognario;
Realizzazione di piscine esterne;
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
Cambio di destinazione d’uso non superiori a 700 mc, con o senza opere;
Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari;

Tutte le opere che non rientrano fra quelle di Edilizia Libera (Allegato 1) e che non comportino interventi sulle parti strutturali dell’edificio;

ALCUNI INTERVENTI CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Interventi su muri portanti, travi, solette, pilastri, etc);
Demolizione e ricostruzione della copertura (tetto);
Opere di consolidamento delle fondazioni;
Realizzazione di un pozzo artesiano;
Sanatorie in caso di abusi edilizi (escluse variazioni di volumetria);

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IMPORTANTE

Per la realizzazione di nuovi impianti termici è obbligatorio allegare alla CILA anche la Relazione Energetica (ex Legge 10) mentre per gli impianti elettrici, gas e riscaldamento è necessaria la dichiarazione di conformità.

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CILAS

La CILA-Superbonus, c.d. "CILAS" è un titolo abilitativo di recente introduzione (DL n. 37/21 - Decreto Semplificazioni) specificatamente pensato per il Superbonus 110%. Fra le principali differenze con una CILA "ordinaria" emerge l'assenza di attestazione dello stato legittimo dell'immobile, l'integrazione facoltativa degli elaborati grafici a favore di una descrizione sintetica degli interventi e l'obbligo di indicazione della finalità delle opere (riqualificazione energetica o miglioramento sismico).

Opere di Costruzione

TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO

Permesso di Costruire (PDC)

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 10 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) 

INTERVENTI CHE RICHIEDONO IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Interventi di nuova costruzione;
Interventi di ristrutturazione urbanistica;
Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino cambiamento delle sagoma o aumento della volumetria (ampliamento);
Cambio di destinazione d’uso tra diverse categorie (es. da commerciale a residenziale);