Pratiche Edilizie

Pensiamo a tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire i lavori edili a norma
L’edilizia è regolamentata dal Testo Unico sull’Edilizia (DPR. 380/01) il quale detta le linee guida e le prescrizioni generali. Il dettaglio viene poi specificato Regioni e Comuni attraverso gli strumenti urbanistici (leggi regionali, regolamenti edilizi comunali etc.).
Conoscere le differenze tra i diversi Titoli Abilitativi (Edilizia Libera, CILA, SCIA, PDC), ovvero le pratiche amministrative necessarie, è indispensabile per non incorrere in sanzioni.
Opere di Manutenzione Ordinaria
TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO
NESSUNO (Edilizia Libera)
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) – “[…] interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”
ALCUNI INTERVENTI ESEGUIBILI IN EDILIZIA LIBERA
Demolizione e ricostruzione delle pavimentazioni, degli intonaci e dei tramezzi;
Riparazione, integrazione, efficientamento, messa a norma degli impianti tecnologici (riscaldamento, elettricità, condizionamento, gas, etc.);
Sostituzione canna fumaria o camino;
Sostituzione di porte interne, infissi e serramenti;
Installazione pannelli solari e fotovoltaici;
Eliminazione delle barriere architettoniche (escl. ascensori);
Sostituzione delle lattonerie (grondaie, pluviali, etc.);
Ripristino, rifacimento e tinteggiatura delle facciate;
Installazione di ponteggi (non oltre i 90 gg);
Clicca qui per scaricare l’elenco degli interventi di Edilizia Libera (Allegato 1)

CILA o SCIA: quali sono le differenze
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono comunicazioni e come tali non necessitano di approvazione da parte del Comune.
La CILA e la SCIA possono indicare l’avvio immediato dei lavori oppure l’inizio in una data futura.
La CILA e la SCIA possono essere presentate dal proprietario o da chiunque goda di un diritto reale sull’immobile, quindi anche il possessore o l’inquilino (previo consenso del proprietario), ma è comunque necessario l’intervento di un tecnico abilitato che realizza gli elaborati grafici (o il progetto) e al contempo asseveri che le opere realizzate rispettando le normative in materia.
La CILA ha durata 3 anni e non richiede chiusura finale dal Tecnico, anche se è consigliata, mentre la SCIA ha durata 3 anni, dopodiché bisogna interrompere i lavori ed eventualmente ripresentare una nuova pratica.
La SCIA sostituisce la CILA quando si interviene sugli elementi strutturali di un immobile, quali muri portanti, solette, travi, pilastri, etc. in quanto per tali interventi è richiesto l’intervento di un progettista (solitamente un ingegnere) che depositi il progetto strutturale presso il Comune contestualmente alla pratica edilizia.
Opere di Manutenzione Straordinaria
TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO
CILA o SCIA
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) – “[…]opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.“
INTERVENTI CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DELLA CILA
Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, etc;
Demolizione e ricostruzione dei tramezzi interni con riordino degli spazi;
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso (che abbassano la quota);
Apertura, chiusura e spostamento di infissi interni;
Nuovo allaccio o rifacimento impianto fognario;
Realizzazione di piscine esterne;
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
Cambio di destinazione d’uso non superiori a 700 mc, con o senza opere;
Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari;
Tutte le opere che non rientrano fra quelle di Edilizia Libera (Allegato 1) e che non comportino interventi sulle parti strutturali dell’edificio;
ALCUNI INTERVENTI CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
Interventi su muri portanti, travi, solette, pilastri, etc);
Demolizione e ricostruzione della copertura (tetto);
Opere di consolidamento delle fondazioni;
Realizzazione di un pozzo artesiano;
Sanatorie in caso di abusi edilizi (escluse variazioni di volumetria);

Opere di Costruzione
TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO
Permesso di Costruire (PDC)
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 10 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.)
INTERVENTI CHE RICHIEDONO IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Interventi di nuova costruzione;
Interventi di ristrutturazione urbanistica;
Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino cambiamento delle sagoma o aumento della volumetria (ampliamento);
Cambio di destinazione d’uso tra diverse categorie (es. da commerciale a residenziale);
