Relazione Energetica (ex Legge 10)

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La Relazione Energetica è obbligatoria per tantissimi interventi edilizi!

La Relazione Energetica (ex Legge 10), spesso comunemente chiamata “Legge 10”, è un documento tecnico che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto. Prende il nome di Relazione Energetica (ex Legge 10) in quanto la prima normativa a riguardo fu proprio la Legge 10 del 9 gennaio 1991.

La Relazione Energetica (ex Legge 10) deve essere obbligatoriamente redatta in via preventiva e depositata in Comune in caso di nuove costruzioni e più in generale in tutti gli interventi di ristrutturazione che prevedono modifiche agli impianti e riqualificazioni energetiche.
Lo scopo della Relazione Energetica (ex Legge 10) è quello di verificare e rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico come richiesto dal Decreto Ministeriale 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Entrando nello specifico, per la Relazione Energetica (ex Legge 10) dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:
– Prestazione energetica (D.M. 26.06.15) in relazione alla capacità areica interna periodica (Cip) oppure della temperatura operante estiva;
– Approvvigionamento energetico soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili (DLgs n. 28/11 all. 3);
– Illuminazione naturale, ovvero del fattore medio di luce diurna effettuali mediante il calcolo degli ombreggiamenti;
– Areazione naturale e ventilazione meccanica controllata;
– Dispositivi di protezione solare;
– Comfort termo-igrometrico, ovvero della presenza di condense superficiali ed interstiziali nonché della formazione di muffa nei ponti termici;
– Disassemblabilità dei componenti e degli elementi dell’edificio;
– Materia recuperata o riciclata utilizzata per la costruzione dell’edificio

Progettazione

Presentazione della pratica edilizia con la Relazione Tecnica (ex Legge 10)

Costruzione

Aggiornamento della Relazione Tecnica (ex Legge 10) in caso di varianti

Fine Lavori

Presentazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)

Come detto in precedenza, la Relazione Energetica (ex Legge 10) deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori. Tuttavia è soggetta ad aggiornamenti in caso di varianti intervenute in corso d’opera e dovrà essere ripresentata a lavori ultimati sotto forma di Attestato di Qualificazione Energetica (AQE); questo documento controlla ed attesta che, durante i lavori, sono state rispettate le prescrizioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica.