Impianti
Impianti
Un edificio è necessariamente dotato di impianti; impianto elettrico, termico, idrico e fognario sono strettamente indispensabili. Gli altri impianti, definiti “complementari” sono quelli telefonici, di climatizzazione, di video-sorveglianza, etc.
Classificazione degli impianti
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DM 37/08 gli impianti vengono classificati come:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Certificazione degli impianti
L’art. 7 del DM 37/08 sancisce che al termine dei lavori l’impresa installatrice dell’impianto rilasci la Dichiarazione di Conformità (DiCo) al Committente eìper gli impianti realizzati in conformità alle normative vigenti. Diversamente, qualora fosse necessaria una verifica degli impianti esistenti, verrà rilasciata la Dichiarazione di rispondenza (Dir).